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Divieto di fumo

Si ribadisce che il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, riguarda i locali dell’Istituto e le sue pertinenze (cortili interni) e si applica anche durante l’intervallo, il tragitto scuola-palestra e le attività curricolari ed extracurricolari (uscite, visite e viaggi di istruz. ecc.). Sono soggetti al divieto i docenti, gli studenti, il personale ATA e le persone che occasionalmente si trovano all’interno dell’Istituto. Il personale docente e ATA ha obbligo di vigilanza in relazione a tale divieto e di segnalare eventuali inadempienze al Dirigente, ai collaboratori del Dirigente, ai responsabili di sede. In caso di accertata inadempienza è comminabile un’ammenda secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e recepito dal Regolamento sul divieto di fumo nella scuola pubblicato nel sito di Istituto, di cui si riporta l’art. 5: 1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Peraltro, in applicazione dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00. 3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00. 4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico. Si rimanda comunque alla consultazione del Regolamento sul divieto di fumo, pubblicato nel sito di Istituto.

Ultima revisione il 27-12-2020 da PIERLUIGI NARDO